Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1

 
Legge di bilancio 2022
(L. 30.12.2021 n. 234) -
Principali novità
 
 
 
 
 
 


1 premessa
Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.
2 principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.
 
Argomento
Descrizione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riforma dell’IRPEF -
Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
per tipologie
reddituali -
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
·       la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
·       la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
·       la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.
Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
·       fino a 15.000,00 euro Ý 23%;
·       oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Ý 25%;
·       oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro Ý 35%;
·       oltre 50.000,00 euro Ý 43%.
Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
·       ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
·       ai redditi derivanti da pensioni;
·       ai redditi derivanti dagli asse­gni periodici percepiti dal coniuge separato o divor­ziato;
·       agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.
Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” ·       determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
·       comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.
Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
Esclusione
da IRAP di
professionisti
e imprenditori
individuali
A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:
·       attività commerciali;
·       arti e professioni.
Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).
Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP
Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:
·       si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di van­tag­gio ex DL 98/2011;
·       siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), se­condo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).
Ultimi adempimenti relativi al 2021
Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:
·       presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
·       versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).
Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca
e sviluppo
 
Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:
·       le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
·       non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
·       la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
·       sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
·       è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
·       20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
·       10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
·       5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:
·       per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
·       per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
·       per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
 
 
 
 
 
 
Credito d’imposta per ricerca,
sviluppo
e innovazione
 
 
 
 
 
 
Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
In particolare:
·       il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
·       il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
·       per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
     per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
     per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
     per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.
Sospensione degli
 ammortamenti - Estensione al bilancio 2021
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che re­digono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.
La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Rivalutazione
dei beni d’impresa
e riallineamento dei valori civili
e fiscali
Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av­viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).
È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).
Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Beni diversi dai marchi e dall’avviamento
Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’im-presa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:
·       ai beni materiali;
·       ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
·       alle partecipazioni.
Incentivo alle aggregazioni aziendali
Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.
Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.
Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio - Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la de­tra­zio­ne IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immo­biliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patri­monio edilizio iniziati dall’1.1.2021.
Il limite mas­si­mo di spesa detraibile è pari a:
·       10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
·       5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Interventi
antisismici
(sismabonus) - Proroga
Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de­tra­zioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici - Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, al­tresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detra­zioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:
·       al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese so­stenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi ef­fet­tuati:
     da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
     da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso con­­dominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
     da ONLUS, organizzazioni di vo­lon­tariato o associazioni di promozione sociale;
·       al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quel­li effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stes­so edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che al­la data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’inter­vento complessivo;
·       al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubi­cate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrin­se­cano in particolare:
·       nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del­l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configura­zio­ne di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
·       nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito de­creto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al qua­le è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
·       nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prez­za­ri DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di con­grui­tà sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (age­vo­late con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
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