Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)

Principali novità

 
1 PREMESSA
Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020.
 
2      PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.
 
Argomento
Descrizione
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014
La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.
Spese sostenute per lavoro dipendente
Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:
·       lavoro accessorio;
·       lavoratori dipendenti e collaboratori;
·       utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
·       somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.
Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.
Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati
Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.
Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica
Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:
·       deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta;
·       benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell’ACE
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.
È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.
Rivalutazione dei beni d’impresa
La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
·       riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
·       deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
·       è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
·       è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
Estromissione dell’immobile
strumentale dell’impresa
individuale
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’impo-sizione ridotta.
L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020).
Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU
Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.
Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare”
È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare”
La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:
·       60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
·       100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).
Auto in uso
promiscuo ai
dipendenti -
Fringe benefit
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
·       per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chi­lometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dal­le Tabelle nazionali dell’ACI;
·       per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
·       per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
·       per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
 
Argomento
Descrizione
Buoni pasto -
Limiti di
esclusione da imposizione
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:
·       4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);
·       8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).
Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri
Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
·       nella misura del 6% del costo;
·       nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
·       40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
·       20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
·       nella misura del 15% del costo;
·       nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
·       è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
·       spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
·       nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Credito d’imposta per ricerca,
sviluppo e
innovazione
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Misura dell’agevolazione
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:
·       in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
·       nel limite massimo di 3 milioni di euro.
 
Argomento
Descrizione
segue
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
·       in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
·       nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
·       in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
·       nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile:
·       esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
·       in tre quote annuali di pari importo;
·       a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
·       subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:
·       nella misura del 50% delle spese ammissibili;
·       nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:
·       in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
·       nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
·       in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
·       nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi
È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d’imposta per le edicole -
Ampliamento
dei beneficiari
Per l’anno 2020, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Credito d’imposta per le fiere
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate
degli edifici
(c.d. “bonus
facciate”)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
·       le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
·       relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.
Interventi agevolati
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
·       sola pulitura;
·       sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).
Assenza di limite massimo di spesa
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.
Ripartizione
La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Interventi di
recupero del
patrimonio edilizio - Proroga
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal­l’1.1.2019.
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili
(recupero, riqualificazione energetica e antisismici)
Dall’1.1.2020:
·       viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
·       lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
·       viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.


 
Argomento
Descrizione
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento
tracciabile
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
·       bonifico bancario o postale;
·       ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità
La disposizione non si applica:
·       alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
·       alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Detrazioni
IRPEF 19% -
Parametrazione
al reddito
complessivo
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
·       per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
·       per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
·       spese veterinarie;
·       spese universitarie;
·       spese per la pratica sportiva dei ragazzi.
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
·       gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
·       le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.
Reddito complessivo
A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Si deve, invece, tenere conto:
·       del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
·       dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
 
 
 
 
Cedolare secca
 
 
segue
 
Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.
Ambito di applicazione dell’aliquota del 10%
Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:
·       siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
·       siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).
Cedolare secca sulle locazioni commerciali
La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF
È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020
Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:
·       i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
·       i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021
Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2024
LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "SUPERBONUS" - PRINCIPALI NOVITA'
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2023
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
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DECRETO "MILLEPROROGHE"
2022
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LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
2020
LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
2019
REGIME FORFETARIO
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
2018
SCADENZARIO 2018
NOVITA' FISCALI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2017
DECRETO FISCALE 2017
LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
2016
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI 2016
2015
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
2014
SCADENZARIO 2014
LEGGE DI STABILITA' - NOVITA' FISCALI
ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
2013
LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
2012
MANOVRA MONTI
SCADENZARIO
DECR. SVILUPPO
2011
FINANZIARIA 2011
SCADENZARIO 2011
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA MANOVRA ECONOMICA
2010
FINANZIARIA 2010
UNICO 2010
MANOVRA CORRETTIVA
OMAGGI - VALORE UNITARIO
2009
FINANZIARIA 2009
SCADENZARIO 2009
RIMBORSI SPESE
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09
PRESTAZIONI SENZA CORRISPETTIVO
RIMBORSO DA IRAP
"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA