Circolari


EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI – di cui al D.L. n.° 34 del 19/05/2020

DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
 
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
 
Versamenti sospesi
Vecchio termine di effettuazione
Nuovo termine
di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal­­l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri­sto­razione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti­vi­tà culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).
31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­­­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”).
31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso me­se del 2019.
30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
 
Versamenti sospesi
Vecchio termine di effettuazione
Nuovo termine
di effettuazione
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede ope­rativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes­sione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.
30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia professionistiche che dilettantistiche.
30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro­mozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia profes­sio­nistiche che dilettantistiche.
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16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­te de­gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo set­tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono at­tività isti­tuzionale di interesse generale non in regime d’im-presa.
30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castel­ge­rundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’.
31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Ca­sti­glio­ne D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Soma­glia, Terranova dei Passerini e Vo’.
1.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE
I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.
 
Ritenute non operate
Vecchio termine di versamento
Nuovo termine
di versamento
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:
·       nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
·       nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.
31.7.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:
·       dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Ca­stelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Ma­leo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’;
·       nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.
31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020
16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta
 
Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2024
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LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
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2022
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2020
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