Circolari


LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA

 ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

 

1.      LEGGE DI BILANCIO 2019: LE NOVITA’

 

La Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata nella G.U. n. 302 del 31/12/2018) introduce una serie di novità di cui di seguito se ne segnalano alcune tra le più rilevanti.

1.1 Aliquote IVA invariate per effetto della clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia è la misura finanziaria utilizzata dal legislatore italiano per rispettare i Vincoli UE di bilancio e tutelarli dalle spese previste nella Legge di Bilancio annuale. La clausola, introdotta per la prima volta nel 2011, è una sorta di garanzia a tutela dei conti pubblici che prevede, qualora non vengano reperite le necessarie risorse finanziarie, aumenti automatici delle aliquote Iva, sia ordinaria che ridotta, e delle accise.

La Legge di Bilancio 2019, prevede all'art.1, comma 2, l'appostazione della clausola di salvaguardia (senza tale clausola l'aliquota ridotta, a partire dal 1° gennaio 2019 sarebbe passata dal 10% al 11,5%, mentre l'aliquota ordinaria sarebbe passata dal 22% al 24,2%).

Pertanto per il 2019 non è previsto alcun aumento delle aliquote IVA, sia ordinaria che ridotta. Non è stato possibile eliminare la clausola in oggetto, che prevede, qualora non vengano reperite le adeguate risorse, pesanti aumenti dell'Imposta sul Valore Aggiunto ordinaria a partire dal 2020 (25,2% nel 2020, 26,5% nel 2021), e dell'Iva ridotta (13% nel 2020). 

1.2 Confermata l’estensione del regime forfetario

1.2.1. Le nuove regole

Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 9 a 11, della legge di bilancio per il 2019 il legislatore ha considerevolmente allargato la platea dei soggetti interessati al regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, e riservato alle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa ovvero arti o professioni in forma individuale.

Si rivedano le modalità e i requisiti di accesso pubblicati a parte.

1.2.2 Rivalutazione dei beni d’impresa - Riapertura

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali dietro il versamento di un’imposta sostitutiva.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata.

Bilancio di riferimento per il possesso

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.

Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti “solari”).

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

- al 16%, per i beni ammortizzabili;

- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2018).

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali;

dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’01.01.2022, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

1.2.3. Iper-ammortamenti – Proroga con modifiche

La maggiorazione di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:

- l’ordine risulti accettato dal venditore;

sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Nuova misura della maggiorazione

La nuova versione dell’iper-ammortamento prevede l’introduzione di diverse misure in ragione dell’ammontare degli investimenti effettuati.

In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:

-170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

-100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;

-50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Maggiorazione relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-compunting, a beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

1.2.4. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Riapertura

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’01.01.2019, al difuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro l’01.07.2019 (il 30.06.2019 cade di domenica):

-      un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

-      il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.06.2020 e il 30.06.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva

La proroga in argomento incrementa l’aliquota dell’imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell’8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

-      l’aliquota dell’11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell’01.01.2019;

-      l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell’01.01.2019;

-      l’aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 del TUIR.

1.3 Dal 2020 flat tax fino a 100.000 euro per imprese individuali e professionisti

La nuova misura, disciplinata dall’art. 1, commi da 17 a 22, dovrebbe entrare in vigore dal 2020 e prevede, diversamente dai forfettari con ricavi/compensi fino a 65.000 euro, la determinazione del reddito secondo le regole previste dal TUIR; tale reddito, benché a determinazione ordinaria, viene però sottratto alla progressività dell’Irpef ed assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%.

1.3.1. Ridotta l’IRES sugli utili reinvestiti dal 24% al 15%

Le società di capitali che pagano l’IRES (l’imposta sul reddito delle società) vedranno ridotta l’aliquota dal 24% al 15% sugli utili reinvestiti nella ricerca e nello sviluppo, nell’acquisto di macchinari e nelle nuove assunzioni.

Con tale misura, quindi, le imprese più grandi e strutturate [società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.)] saranno incentivate ad effettuare investimenti ed assunzioni stabili.

Resta, comunque, l’esigenza ai fini dell’impulso dell’occupazione, di interventi specifici in materia di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.

1.3.2. Introdotta la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili ad uso commerciale

Sui nuovi contratti di affitto di negozi e botteghe (Cat. C/2) con una superficie non superiore a 600 mq, stipulati nel 2019, viene introdotta la “cedolare secca”, nella misura del 21%.

La misura può rappresentare un primo tassello per cercare di risolvere l’annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici. L’auspicio è, infatti, che con la cedolare secca si inneschi un meccanismo virtuoso che porti i proprietari che usufruiscono della agevolazione a ridurre i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale.

La temporaneità della misura (prevista per il solo 2019) consentirà di verificarne gli effetti sul mercato e la individuazione di eventuali interventi che permettano di ridurre i canoni.

1.3.3. Trasmissione telematica dei corrispettivi

L’obbligo scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari IVA superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con volume di affari IVA al do sotto della suddetta soglia.

Per gli anni 2019 e 2020 si ha diritto, entro massimali stabiliti, ad un credito di imposta per ciascun apparecchio di:

-      250 euro per l’acquisto di un Registratore Telematico nuovo;

-      50 euro per l’adeguamento del Registratore di cassa già in uso.

1.3.4. Rifinanziata la “Nuova Sabatini”

Il rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Sabatini” è una misura che supporta le imprese nel rinnovo di macchinari ed attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali Impresa 4.0. Tale strumento agevolativo ha registrato in questi anni una buona performance di utilizzo in tutti i settori produttivi. Dai forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico al 30 settembre 2019, il Trasporto/Magazzinaggio ed il Commercio risultano rispettivamente secondi e terzi in termini di utilizzo.

Con i nuovi stanziamenti -48 milioni per il 2019; 96 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 48 milioni per il 2024 - le imprese potranno continuare ad utilizzare le agevolazioni fino al 2024.

1.3.5. Aumentato il limite all’utilizzo del denaro contante per i cittadini stranieri da 10.000 euro a 15.000 euro

Sono state modificate le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi relativi al commercio al minuto, alle prestazioni alberghiere, alla somministrazione di alimenti e bevande ed alle agenzie di viaggio e turismo, effettuati da parte di cittadini stranieri non residenti.

In particolare, è stato elevato, da 10.000 euro a 15.000 euro, l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia, estendendo la disposizione anche ai cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, che non erano ricompresi nella norma.

 

1.3.6. Consolidato nazionale, consolidato mondiale e trasparenza fiscale

Per le società e gli enti, esclusi gli enti non commerciali che partecipano al consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 del TUIR), l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, ossia sulla parte dell’utile reinvestito da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Questa disposizione vale anche per l’importo determinato dalle società ed enti, esclusi le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 del TUIR).

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 TUIR), l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata secondo le regole della legge di Bilancio 2019, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo. 

1.3.7. Abolizione di IRI e ACE

Per compensare gli effetti finanziari derivanti dall’introduzione del nuovo regime agevolato IRES, contestualmente vengono eliminate l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), previsto dall’art. 55-bis del TUIR e l’Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, il comma 1055 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2019 abroga completamente l’IRI, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (2018, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), mentre il comma 1080 prevede l’eliminazione della disciplina ACE, a partire dal periodo d’imposta 2019 (continua, comunque, ad applicarsi l’art. 3, comma 2, del Decreto MEF 3 agosto 2017, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 -eccedenza ACE 2018-, per cui tale importo potrà essere riportato e dedotto nei periodi d’imposta successivi o trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP).

1.4 Perdite fiscali dei soggetti IRPEF

1.4.1. Riconosciuto il riporto delle perdite per le imprese che adottano il nuovo “regime di cassa”

Il nuovo “regime di cassa” per le imprese in contabilità semplificata -introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017- non consentiva il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

In assenza del riporto delle perdite il “regime di cassa” risultava, praticamente, inapplicabile per oltre due milioni di piccole imprese. Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della Confederazione di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

1.4.2. Aspetti generali

Nel sistema del reddito di impresa, le perdite sono componenti reddituali negativi che consentono di attribuire rilevanza al risultato sfavorevole della gestione a fronte di un’attività economica concretamente esercitata. In un sistema analitico di determinazione del reddito imponibile, che tassa il saldo tra i costi e i ricavi di ogni singolo periodo di imposta, è infatti necessario riconoscere anche l’“imposta negativa” (generata appunto dalla perdita).

Le perdite non sono tuttavia sempre utilizzabili integralmente e senza vincoli, in quanto devono rispettare dei precisi criteri di riportabilità incardinati nell’art. 84 e, per quanto attiene alle operazioni di fusione e scissione, negli artt. 172 e 173, del TUIR. 

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del TUIR, il trattamento fiscale delle perdite realizzate da una persona fisica o da una società di persone è disciplinato dall'art. 8 del TUIR. In base a tale norma possono essere riportate a nuovo le perdite davanti dall'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle delle cd. imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR.

 

1.5 Novità introdotte in sede di conversione nella L. 17.12.2018 n.136

1.5.1. Novità in materia di rottamazione dei ruoli

Viene confermata la rottamazione dei ruoli che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’ 1.1.2000 al 31.12.2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora.

La relativa domanda andrà presentata entro il 30.04.2019.

I versamenti possono avvenire in un’unica soluzione oppure in forma rateale.

Gli importi dovuti, che verranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30.06.2019, possono essere pagati:

-      in 18 rate, le prime due con scadenza 31.07.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 10% del debito ciascuna; le successive, di pari importo, scadono al 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 degli anni dal 2020 al 2023;

-      oppure in unica soluzione entro il 31.07.2019.

I soggetti che, entro il 07.12.2018, hanno eseguito, in unica soluzione, i pagamenti delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 mantengono i benefici della rottamazione, inclusa la ridilazione del debito residuo, senza necessità di inviare alcuna domanda.

Questi debitori possono pagare il debito residuo in 10 rate di pari importo, con scadenza al 31.07 e 30.11 degli anni dal 2019 al 2023.

Si prevede inoltre che il tardivo pagamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

 

Dott. Mario Borsato
Dott. Luciano Bovinelli
Dott. Franco Morandin
2024
LEGGE DI BILANCIO 2024-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO-PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "SUPERBONUS" - PRINCIPALI NOVITA'
DECRETO "MILLEPROROGHE"- PRINCIPALI NOVITA'
DLGS. "RIFORMA IRPEF E IRES"
2023
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 3
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2
DECRETO "MILLEPROROGHE"
2022
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 2
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 1
LEGGE DI BILANCIO 2022 - PARTE 3
2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 - SECONDA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - PRIMA PARTE
LEGGE DI BILANCIO 2021 - TERZA PARTE
EMERGENZA CORONAVIRUS-DECRETO SOSTEGNI-BIS
2020
LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROROGHE
ULTERIORI DISPOSIZIONI DPCM 22 MARZO
EMERGENZA CORONAVIRUS - 2° D.L.
DPCM 10 04 ATTIVITA' AUTORIZZATE
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO RILANCIO
EMERGENZA CORONAVIRUS-SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS "DECRETO AGOSTO" - Novità
EMERGENZA CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI QUATER"
2019
REGIME FORFETARIO
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE PRIMA
LEGGE DI BILANCIO 2019 PARTE SECONDA
NOVITA' SINDACI E REVISORI
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
2018
SCADENZARIO 2018
NOVITA' FISCALI
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2017
DECRETO FISCALE 2017
LEGGE DI BILANCIO 2017
SCADENZARIO 2017
COMPENSAZIONE MODELLO F24
2016
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI 2016
2015
LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' FISCALI
2014
SCADENZARIO 2014
LEGGE DI STABILITA' - NOVITA' FISCALI
ESTENSIONE UTILIZZO MODELLO F24 TELEMATICO
2013
LEGGE DI STABILITA'
SCADENZARIO ANNO 2013
AUMENTO ALIQUOTA IVA
2012
MANOVRA MONTI
SCADENZARIO
DECR. SVILUPPO
2011
FINANZIARIA 2011
SCADENZARIO 2011
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
LA MANOVRA ECONOMICA
2010
FINANZIARIA 2010
UNICO 2010
MANOVRA CORRETTIVA
OMAGGI - VALORE UNITARIO
2009
FINANZIARIA 2009
SCADENZARIO 2009
RIMBORSI SPESE
TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
SCHEDA DI TRASPORTO D.M. 554/09
PRESTAZIONI SENZA CORRISPETTIVO
RIMBORSO DA IRAP
"TREMONTI - TER" - D.L. 78/2009
CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA